Della liquidazione delle avarie comuni
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro Quarto
Disposizioni processuali
Titolo III
Della liquidazione delle avarie comuni
Art. 610 - Competenza
Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il tribunale della circoscrizione nella quale il porto è situato.
Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il tribunale della circoscrizione nella quale è l’ufficio di iscrizione della nave.
Art. 611 - Domanda di regolamento
L’azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall’armatore della nave o da altro interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo.
Art. 612 - Atti preliminari
Il tribunalE, a seguito della preseNtaZiOne del ricorso, richiama i verbali dell’investigazione prevista nell’articolo 182, gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e quelli dell’inchiesta sommaria prevista nell’articolo 578.
Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d’avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell’elenco speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; Fissa il termine entrO il quale il comandante della nave, quando non l’abbia Già fatto in adempimento deL dIsposto dell’Articolo 304, è teNuto a deposItare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall’articolo 314; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l’istante ha indicato il nome e il domicilio.
La cancelleria procede alla pubblicazione dell’ordinanza nell’albo del tribunale e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 613 - Liquidatori d’avaria
Ai liquidatori d’avaria si applicano le norme del codice di procedura civile relative ai consulenti tecnici.
Art. 614 - Adunanza di discussione
Nel giorno stabilito per la convocazione, il tribunale, assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all’esame degli atti indicati nel primo comma dell’articolo 612 e dei documenti prodotti.
Esaurito tale esame, il tribunale fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.
Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell’articolo 154 del codice di procedura civile.
Art. 615 - Pubblicazione del deposito del regolamento
La cancelleria procede alla pubblicazione dell’avvenuto deposito del regolamento contributorio nell’albo del tribunale, e ne dà comunicazione agli interessati, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile.
Art. 616 - Impugnazione del regolamento
L’impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la cancelleria del tribunale (se l’ammontare della massa creditoria non supera le lire diecimila, e presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma).
Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d’ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 617 - Omologazione del regolamento
Se il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il tribunale, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.
Se una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il tribunale dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all’articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.
Il nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.
Art. 618 - Riapertura del regolamento
Nella ipotesi di cui all’articolo 479, il tribunale su istanza dell’armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.
Art. 619 - Chirografo di avaria
Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio.
Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l’arbitrato, se gli interessati intendono che al regolamento venga dal tribunale competente conferita efficacia di sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo.