DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
Della navigazione aerea
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo VII
DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 792 - Funzioni di polizia e di vigilanza
Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.
Art. 793 - Divieti di sorvolo
L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.
Art. 794 - Aeromobili stranieri
Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.
Art. 795 - Aeromobili militari stranieri
Gli aEromobili militari di uNo Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenZiOni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuto l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente.
In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattemente predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di FOrza maGgiore o per ordine dell'autorità.
Art. 796 - ObbLIgo di Apporre i coNtrassegnI di individuazione
L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.
L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro è iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali.
Art. 797 - Obbligo di portare a bordo licenze o attestati
L'aeromobile nazionale o stianiero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo,
Art. 798 - Obbligo di assicurazione
L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.
Capo II
Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili.
Art. 799 - Partenza e approdo degli aeromobili
La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.
Art. 800 - Aeromobili diretti all'estero
Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
(Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento.)
Art. 801 - Controllo degli aeromobili
L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.
Art. 802 - Divieto di partenza
L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.
Art. 803 - Obbligo di approdo in corso di viaggio
II comandante dell'aeromobile deve approdare con la maggiore sollecitudine nel più vicino aeroporto, quando ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si accorge di sorvolare una zona vietata.
(Art. 804 - Approdo degli aeromobili )
Art. 805 - Approdo di aeromobili provenienti dall'estero
Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
(Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.)
Art. 806 - Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi
L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.
Art. 807 - Utilizzazione degli aeroporti coordinati
La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.
Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.
Art. 808 - Aeromobili stranieri
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche agli aeromobili stranieri.
Capo III
Della polizia di bordo e della navigazione.
Art. 809 - Autorità del comandante
Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante.
Art. 810 - Disciplina di bordo
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.
Art. 811 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.
(Art. 812 - Obbligo di cooperare al ricupero) (Art. 813 - Componenti dell’equipaggio soggetti ad obblighi di leva) (Art. 814 - Impianti e servizi di radiocomunicazione)
Art. 815 - Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili
Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.
Art. 816 - Imbarco di armi, munizioni e gas tossici
L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.
Art. 817 - Imbarco di merci vietate o pericolose
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobiie provvede nei modi previsti nell'articolo 194.
La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 818 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio
Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 819 - Getto da aeromobili in volo
Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.
(Art. 820 - Uso del paracadute)
(Art. 821 - Passaggio del confine) (Art. 822 - Sorvolo di abitati e di aeroporti)
Art. 823 - Sorvolo di proprietà private
II sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte di aeromobili deve avvenire in modo da non ledere l'interesse del proprietario del fondo.
Art. 824 - Vigilanza doganale
Sono soggetti a vigilanza doganale anche gli aeromobili che navigano entro i confini del territorio dello Stato.
Art. 825 - Altre prescrizioni
Le norme per il trasporto e l'uso di apparecchi da ripresa fotografica e cinematografica, le prescrizioni sanitarie e le regole di circolazione, sono stabilite dal regolamento e da leggi e regolamenti speciali.