DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
Art. 231.
Domande anteriori
1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di
trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.
Art. 232.
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e' stato registrato.
Art. 233.
Nullita'
1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge anteriori.
2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se
anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio
anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29
giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 234.
Trasferimento e licenza del marchio
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi gia' concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.
Art. 235.
Decadenza per non uso
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purche' non ancora decaduti a tale data.
Art. 236.
Decadenza per uso ingannevole
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
Art. 237.
Domande anteriori
1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le
domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarita' formale.
Art. 238.
Proroga della privativa
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione
valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 239
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita' con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita' anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 ((e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data)) e purche' detta attivita' si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
Art. 240.
Nullita'
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.
Art. 241.
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sara' modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.
Sezione III
Nuove Varieta' Vegetali
Art. 242.
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si
applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
((2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il
mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.))
Sezione IV
Invenzioni
Art. 243.
(( (Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca)
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro
intercorre con un'universita' o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.))
Art. 243-bis
(( (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.))
Sezione V
Domande anteriori
Art. 244.
Trattamento delle domande
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di
trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilita'.
Sezione VI
Norme di Procedura
Art. 245
Disposizioni procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
((2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza)).
((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore)).
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in vigore".
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".
((Sezione VI-bis
Brevetto europeo))
Art. 245-bis
(( (Regime transitorio). ))
((1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorita' giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformita' alla legislazione italiana in materia.))
Sezione VII
Abrogazioni
Art. 246.
Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
795;
g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della
legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli