ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62.
Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
((1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.))
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.
Art. 63.
(( (Responsabilita' del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario) ))
((1. L'impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche' funzioni fondamentali all'interno dell'impresa possiedono i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 76.))
Art. 63-bis
(( (Valutazione delle attivita' e passivita') ))
((1. L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attivita' e passivita' nel rispetto dell'articolo 35-quater.))
Art. 64.
(( (Riserve tecniche) ))
((1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita' nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' del Titolo III, Capo II.))
Art. 64-bis
(( (Principi in materia di investimenti) ))
((1. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.))
Art. 65.
(( (Attivi a copertura delle riserve tecniche) ))
((1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.))
Art. 65-bis.
(Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche)
1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater.))
((1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di riassicurazione senza possibilita' di trasferimenti.))
2. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'((IVASS)) la situazione delle attivita' risultante dal registro. L'((IVASS)) determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 66.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
Art. 66-bis.
(( (Fondi propri) ))
((1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonche' alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilita' dei fondi propri.))
Art. 66-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
Art. 66-quater.
((( Requisiti Patrimoniali di Solvibilita' )))
((1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo 47-bis.))
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AGGIORNAMENTO (22)
Il Provvedimento 14 settembre 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in euro 3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente Provvedimento entrano in vigore a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010".
Art. 66-quinquies.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
Art. 66-sexies.
((( Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo )))
(( 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attivita';
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto e' pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore a 1.200.000 euro.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita' su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza.))
Art. 66-sexies.1.
(( (Informativa e processo di controllo prudenziale) ))
((1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all'impresa di riassicurazione)).
Art. 66-septies.
( Riassicurazione finite )
((01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attivita' di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed e' in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attivita'.))
((1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.))
Capo II
((Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo))
Art. 67.
( Attivita' in regime di stabilimento )
1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione ((di uno Stato terzo)), nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonche' le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.