VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Codice delle assicurazioni private

Titolo XV
((VIGILANZA SUL GRUPPO))
Capo I
((Vigilanza sul gruppo))

Art. 210.

(( (Vigilanza sul gruppo) ))


((1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa mista;

e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una societa' strumentale;

f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.

2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima societa' controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa' responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima societa' controllante italiana.

4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.

5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.))

Art. 210-bis.

(( (Altre disposizioni applicabili) ))


((1. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

2. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.

3. L'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonche' le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.))

Art. 210-ter.

(( (Albo delle societa' capogruppo) ))


((1. L'ultima societa' controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, e' iscritta in un apposito albo delle societa' capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.

2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le societa' strumentali, le societa' di partecipazione assicurativa e le societa' di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.

3. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle societa' strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre societa' controllate e partecipate.

4. Le societa' di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle societa' capogruppo.

5. L'IVASS puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della societa' capogruppo.

6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.

7. L'IVASS accerta che lo statuto della societa' capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

8. All'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.

9. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.))

Art. 210-quater.

(( (Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo) ))


((1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS puo' escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la societa' con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

2. L'IVASS puo' escludere una societa' del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalita' della vigilanza sul gruppo oppure quando e' inopportuno o fuorviante considerare tale societa' rispetto a detti obiettivi.

3. Le societa' dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.

4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.

5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa e' situata puo' chiedere all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.))

Art. 211.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Capo II
((Poteri dell'IVASS))

Art. 212.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Art. 212-bis.

(( (Poteri dell'IVASS) ))


((1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni:

a) effettua, secondo le modalita' di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo;

b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilita', di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;

c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.))

Art. 213.

(( (Vigilanza informativa) ))


((1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro societa' partecipate o controllate e le loro societa' partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.

2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalita' e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.

3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della societa' interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.

4. L'IVASS puo' rivolgersi direttamente alle societa' del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha sede la societa' interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la societa' non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.))

Art. 214.

(( (Vigilanza ispettiva) ))


((1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS puo' effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le societa' del gruppo.

2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.

3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una societa' appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorita' che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, puo' chiedere all'Autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attivita' ispettiva. L'IVASS e' informata delle misure adottate.

4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorita' di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attivita' ispettiva, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. Nei confronti delle societa' controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.))

Art. 214-bis.

(( (Potere di indirizzo) ))


((1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, puo' impartire all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le societa' di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

2. La societa' controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle societa' di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.

3. Gli amministratori delle societa' di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla societa' controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.))

Art. 214-ter.

(( (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi) ))


((1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformita' e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.))

Capo III
((Strumenti di vigilanza sul gruppo))

Art. 215.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Art. 215-bis.

(( (Sistema di governo societario di gruppo) ))


((1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.

2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilita' del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.

3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno:

a) meccanismi adeguati in materia di solvibilita' di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;

b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi;

c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle societa' del gruppo in modo coerente.))

Art. 215-ter.

(( (Valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo) ))


((1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.

2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima societa' controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilita' di gruppo.

3. L'ultima societa' controllante italiana puo', con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e puo' redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima societa' controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorita' di vigilanza interessate.))

Art. 215-quater.

(( (Vigilanza sulla concentrazione di rischi) ))


((1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita' del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.

2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significativita' delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilita', alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.

3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significativita' rilevante, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

4. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonche' la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla societa' di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.))

Art. 215-quinquies.

(( (Operazioni infragruppo) ))


((1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita' del gruppo e per la solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.))

Art. 216.

(( (Comunicazione delle operazioni infragruppo) ))


((1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.

2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestivita' le operazioni infragruppo molto significative.

3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significativita' delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere le informazioni in modo centralizzato.

5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.))

Art. 216-bis.

(( (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo) ))


((1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS puo', secondo le disposizioni stabilite con regolamento:

a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;

b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.))

Art. 216-ter.

(( (Vigilanza sulla solvibilita' di gruppo) ))


((1. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

2. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilita' di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante e' data dalla differenza tra:

a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', calcolato sulla base dei dati consolidati;

b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, e' effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.

4. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista, la solvibilita' di gruppo e' calcolata a livello di detta societa'. Ai fini del calcolo, la societa' controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.

5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, puo' autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.))

Art. 216-quater.

(( (Frequenza del calcolo) ))


((1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilita' di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilita' di gruppo.

2. L'ultima societa' controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e' ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo e' cambiato significativamente dalla data in cui e' stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, l'IVASS puo' chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo sia ricalcolato.))

Art. 216-quinquies.

(( (Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato) ))


((1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilita' in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.

2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e' come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante;

b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

3. L'importo minimo di cui al comma 2 e' coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima societa' controllante di cui al comma 2.))

Art. 216-sexies.

(( (Calcolo della situazione di solvibilita' di gruppo) ))


((1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalita' del calcolo della solvibilita' di gruppo ed in particolare:

a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilita' di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', ai termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente;

b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione;

c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;

d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati;

e) il trattamento delle societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilita' di gruppo; in particolare l'IVASS puo' prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilita' almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;

f) le modalita' di vigilanza della solvibilita' di gruppo nel caso di indisponibilita' delle informazioni relativamente ad una societa' partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.))

Art. 216-septies.

(Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato)


1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:

a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;

b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorita' di vigilanza interessate, ((conformemente agli articoli)) 47-sexies e 207-octies, comma 7.

2. Se il profilo di rischio del gruppo non e' adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

Art. 216-octies.

(( (Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo) ))


((1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.

2. L'IVASS puo' limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. L'IVASS puo' esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e dell'obiettivo della stabilita' finanziaria.))

Art. 216-novies.

(( (Informativa sulla solvibilita' di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo) ))


((1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

2. La societa' controllante puo', con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1;

b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato una societa' controllata del gruppo impone a societa' analoghe di fornire, e se questa omissione e' sostanziale, l'IVASS puo' richiedere alla societa' controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le societa' controllate, le societa' partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.))

Art. 216-decies.

(( (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo) ))


((1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilita' di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.))

Capo IV
((Gestione centralizzata del rischio))

Art. 217.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Art. 217-bis.

(( (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilita' sul gruppo) ))


((1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;

b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorita' di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;

c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato;

d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;

e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante e' autorizzata dall'autorita' di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi)).

Art. 217-ter.

(( (Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione) ))


((1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi e' presentata all'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorita' informa gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

2. Le autorita' di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresi' a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza.

3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorita' di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e' applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che e' stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

5. Se le autorita' di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate.

6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorita' di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione:

a) eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza interessate;

b) eventuali riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio.

7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano)).

Art. 217-quater.

(( (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') ))


((1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis e' calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:

a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o,

b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' sulla base della formula standard.

3. L'autorita' di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza.

4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' calcolato sulla base della formula standard e l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo' proporre all'impresa:

a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o,

b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata.

5. L'autorita' di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza.

6. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo e' riconosciuto come determinante e applicato dalle autorita' di vigilanza interessate.

7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorita' di vigilanza, una delle autorita' interessate puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, affinche' decida entro un mese da tale rinvio. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.

8. L'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' pienamente motivata ed e' trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza)).

Art. 217-quinquies.

(( (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo) ))


((1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e fatto salvo l'articolo 222, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.

2. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorita' di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza.

3. Se l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorita' di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorita' di vigilanza. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza.

4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorita' di vigilanza e' altresi' informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.

5. L'Autorita' di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorita' di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo:

a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o

b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.

7. La questione non e' rinviata all'AEAP:

a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3;

b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3;

c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.

8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010. L'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' pienamente motivata ed e' trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza)).

Art. 217-sexies.

(( (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata) ))


((1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando:

a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non e' piu' soddisfatta;

b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non e' piu' soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato;

c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono piu' soddisfatte.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorita' di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, di non includere piu' l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.

3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilita' di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorita' di vigilanza sul gruppo e l'autorita' di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

4. Fatto salvo il comma 3, l'autorita' di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorita' di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorita' di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorita' di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

5. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 e' inadeguato o non e' stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono piu' soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata.

6. Il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter)).

Art. 217-septies.

(( (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista) ))


((1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista)).

Art. 218.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Art. 219.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Art. 220.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

((Capo IV-bis
Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro))

Art. 220-bis.


(( (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro) ))


((1. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.

2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 e' in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima societa' controllante dello Stato membro e dell'autorita' di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorita' degli altri Stati membri.

4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS puo' concludere accordi di coordinamento con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalita' di esercizio della vigilanza. L'IVASS puo' esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima societa' controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b))).

Art. 220-ter.


(( (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro) ))


(( 1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorita' di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi e' un'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.

2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorita' di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi e' una ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.

3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, puo' decidere, fino a quando tale societa' non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorita', di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla societa' medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' di gruppo sulla base della formula standard.

4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

5. L'ultima societa' controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale puo' presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilita' di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3.

6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale)).

((Capo IV-ter
Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo))

Art. 220-quater.


(( (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo) ))


((1. Se l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.

2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane)).

Art. 220-quinquies.

(( (Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo) ))


((1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.

2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della societa' controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).

3. L'IVASS e' assistita dall'AEAP conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.

4. L'IVASS puo' adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo.

5. Qualora le autorita' di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorita' di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP puo' agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorche' temporanea, assunte dalla Commissione europea)).

Art. 220-sexies.


(( (Verifica dell'equivalenza: livelli) ))


((1. Se la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' una societa' controllata da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima societa' controllante di Stato terzo.

2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, puo' effettuare una nuova verifica al livello inferiore della societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.

3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies)).

Art. 220-septies.

(( (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) ))


((1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, puo' non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorita' di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della societa' controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorita' di vigilanza sul gruppo e' esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.))

Art. 220-octies.


(( (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) ))


((1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.

2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).

3. Ai soli fini del calcolo della solvibilita' del gruppo, la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato.

4. L'IVASS puo' disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorita' di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS puo' esigere, la costituzione di una societa' di partecipazione assicurativa o di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.

5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorita' di vigilanza interessate e alla Commissione europea.))

((Capo IV-quater
Misure correttive))

Art. 220-novies.


(( (Misure correttive sul gruppo) ))


((1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilita' e' comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il piu' rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente:

a) dall'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2;

b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorita' di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui e' pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorita' di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.))

Codice delle assicurazioni private