VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Codice delle assicurazioni private

Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali

Art. 188.

Poteri di intervento


1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, puo':

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.

3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, ((ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,)) adottare misure preventive o correttive nei confronti ((anche)) delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche:

a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria ((o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai contraenti));

c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;

d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della societa'.

3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

Art. 189.


Poteri di indagine


1. L'((IVASS)) puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ((ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6)) nonche' ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.

2. L'((IVASS)) puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, ((...)) e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.((Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.))

Art. 190.


Obblighi di informativa


((1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche' qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento.))

((1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;

b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati;

c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.))

((1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:

a) riflettono la natura, la portata e la complessita' dell'attivita' dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attivita' in oggetto;

b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;

c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.))

((2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.))

((2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4)).

3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'((IVASS)) di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'((IVASS)) ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'((IVASS)) gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio ((, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo)). I medesimi soggetti forniscono all'((IVASS)) ogni altro dato o documento richiesto.

((4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorita' di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilita' di alcun tipo.))

5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, ((4 e 4-bis)) si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'((IVASS)):

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L'((IVASS)) stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'((IVASS)) adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

Art. 190-bis.


(( (Informazioni statistiche) ))


((1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicita', le modalita', i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.

2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalita' seguenti:

a) per l'assicurazione danni, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario;

b) per l'assicurazione vita, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario.

3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorita' di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

4. L'IVASS presenta alle autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.))

Art. 191.


(Potere regolamentare)


1. Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:

a) le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione;

b) le condizioni di esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione, incluso:

((1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonche' le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;))

2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa' di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione europea;

3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche' l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione;

c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;

d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;

e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;

f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;

g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;

h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;

m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;

n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;

o) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; (45)

p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;

q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;

r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;

s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilita' di gruppo;

t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo;

u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche' dell'attivita' venatoria;

v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.

4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.

5. L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 192.


Imprese di assicurazione italiane


1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'((IVASS)) sia per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi.

((2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita', alla valutazione dei rischi emergenti, nonche' al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.))

3. L'((IVASS)), anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

4. L'((IVASS)) esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche' le imprese di assicurazione che svolgono attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi ((rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa)).

Art. 193.


Imprese di assicurazione di altri Stati membri


1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

((1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.))

2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'((IVASS)), qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'((IVASS)) ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'((IVASS)) puo' adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. ((L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010)).

5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'((IVASS)) l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

7. Delle misure adottate l'((IVASS)) ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'((IVASS)) informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.

((7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.))

Art. 194.


Imprese di assicurazione di Stati terzi


1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'((IVASS)) per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 195.

Imprese di riassicurazione italiane


1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'((IVASS)) sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di ((stabilimento o di)) prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.

((2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.))

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.

Art. 195-bis.

( Imprese di riassicurazione di altri Stati membri )


1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

((1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.))

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'((IVASS)), qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'((IVASS)) ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, l'((IVASS)) puo' adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. ((L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.))

5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'((IVASS)) l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.

7. Delle misure adottate l'((IVASS)) ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'((IVASS)) informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 195-ter.

( Imprese di riassicurazione di Stati terzi )


1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'((IVASS)) per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 196.


Modificazioni statutarie


1. L'((IVASS)) approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.

2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

Art. 197.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'


1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' tenuta a presentare all'((IVASS)) una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita'.

2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'((IVASS)) puo' adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

((3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonche' nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.))

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.

Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 198.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane


1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'((IVASS)), secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'((IVASS)) verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)). Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'((IVASS)) verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, e' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.

3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'((IVASS)) che la medesima e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)). L'((IVASS)) verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'((IVASS)), si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

5. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:

a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita' ad essa trasferite;

b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

((d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' richiesto.))

Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria.

Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.

6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 199.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri


1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'((IVASS)) di aver richiesto alla propria autorita' di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.

2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.)) La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;

b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)).

4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;

b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)).

5. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

a) la sede secondaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite;

b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)).

Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

6. L'((IVASS)) pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

Art. 200.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi


1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'((IVASS)), secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. Il trasferimento puo' essere effettuato a favore di:

a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'((IVASS)) verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)). Se il controllo di solvibilita', relativo alle attivita' esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, e' demandato all'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica compete alla medesima autorita', che ne rilascia attestazione all'((IVASS)).

5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Art. 201.

Fusione e scissione di imprese di assicurazione


1. L'((IVASS)) autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'((IVASS)).

2. Se la fusione e' attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.)) Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.

3. La fusione e' autorizzata dall'((IVASS)) con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza di tali Stati.

4. Se la fusione da' luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'((IVASS)) esprime parere favorevole dopo avere verificato che:

a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.))

Il provvedimento dell'((IVASS)) e' pubblicato nel Bollettino.

5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 202.

Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione


1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'((IVASS)), secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'((IVASS)) verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 66-quater.))

2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, e' autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Capo IV
Cooperazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP
Sezione I
((Cooperazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.))

Art. 203.

Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa


1. L'((IVASS)) consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

2. L'((IVASS)), altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.

3. L'((IVASS)) scambia reciprocamente e fornisce alle altre ((autorita' competenti)) ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento ((dell'Unione europea)) sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.

Art. 203-bis

(( (Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle societa' veicolo) ))


((1. L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorita' di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con societa' veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con societa' veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.))

Art. 204.

(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)


((1. L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:

a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;

b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);

c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).))

1-bis. L'((IVASS)) scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.

((1-ter)). L'((IVASS)) nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.

Art. 205.

Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di altri Stati membri


1. L'((IVASS)) puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'((IVASS)) informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

((1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.))

2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di ((assicurazione)) o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'((IVASS)), il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

((2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.))

Art. 205-bis

(( (Vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica) ))


((1. L'IVASS puo' effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attivita' esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate.

2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorita' competente, l'informativa e' fornita all'autorita' di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro.

3. L'IVASS puo' delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore.

4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attivita' esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, puo' svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

6. L'autorita' di vigilanza puo' delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.))

Art. 205-ter

(( (Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione). ))


((1. L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo le modalita' e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano, su base regolare, ogni informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.

3. L'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano altresi' informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui e' stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 109, ai sensi dell'articolo 113, o dal registro europeo.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 206.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

((Sezione II
Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sul gruppo))

Art. 206-bis

(( (Collegio delle autorita' di vigilanza) ))


((1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorita' di vigilanza, presieduto dall'autorita' di vigilanza sul gruppo.

2. Il Collegio delle autorita' di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorita' di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformita' al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita'.

3. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorita' di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorita' di vigilanza interessata del gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. Fanno parte del Collegio delle autorita' di vigilanza l'autorita' di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorita' di vigilanza le autorita' di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.

5. Alcune attivita' possono essere svolte da un numero ridotto di autorita' di vigilanza qualora cio' sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.))

Art. 206-ter

(( (Accordi di coordinamento) ))


(( 1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorita' di vigilanza e' disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorita' di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorita' di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorita' del Collegio puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2. L'autorita' di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo interessate.

3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano:

a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorita' di vigilanza sul gruppo;

b) le procedure di consultazione tra le autorita' di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.

4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorita' di vigilanza sul gruppo e alle altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purche' tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attivita' delle autorita' di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilita' individuali.

5. Gli accordi di coordinamento possono altresi' prevedere procedure per:

a) la consultazione tra le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilita' di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV;

b) la cooperazione con le altre autorita' di vigilanza.))

Art. 207.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Art. 207-bis

(( (Collaborazione e scambio informativo tra le autorita' di vigilanza) ))


((1. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficolta' finanziarie.

2. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantita' di informazioni pertinenti.

3. Ai fini di cui al comma 2, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorita' di vigilanza, nonche' le informazioni fornite dal gruppo.

4. Se un'autorita' di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure e' stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non e' stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorita' di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che puo' agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. Qualora la societa' al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorita' di vigilanza sul gruppo o ad altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una societa' italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorita' richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla societa' italiana.

6. Le autorita' responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorita' di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorita' di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorche':

a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo aggregato in conformita' di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter;

c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.))

Art. 207-ter

(( (Consultazione tra autorita' di vigilanza) ))


((1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorita' di vigilanza interessate, quando una decisione e' rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorita' di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza sui seguenti aspetti:

a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorita' di vigilanza;

b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;

c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorita' di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilita' ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorita' di vigilanza sul gruppo e' sempre consultata.

2. In ogni caso le autorita' di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorita' di vigilanza.

3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo puo' decidere di non consultare le altre autorita' di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorita' di vigilanza interessate.))

Art. 207-quater

(( (Collaborazione con le autorita' responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento) ))


((1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo e le autorita' responsabili della vigilanza di tali altre societa' collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorita' si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.))

Art. 207-quinquies

(( (Segreto professionale e riservatezza) ))


((1. L'IVASS puo' procedere allo scambio di informazioni con le altre autorita' di vigilanza interessate e con le altre autorita' di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.

2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate o con le altre autorita', sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.))

Art. 207-sexies

(( (Autorita' di vigilanza sul gruppo) ))


((1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, e' designata autorita' di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS e' responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorita' di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri:

a) se al vertice del gruppo vi e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa;

b) se al vertice del gruppo non vi e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS e' considerata autorita' di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri:

1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui societa' controllante sia una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista;

2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come societa' controllante la stessa societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e tale societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica;

3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano piu' societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come societa' controllante la stessa societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la societa' di partecipazione assicurativa o la societa' di partecipazione finanziaria mista;

5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora il gruppo non abbia una societa' controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).

3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorita' di vigilanza sul gruppo e' assunto dall'autorita' di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE.

4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attivita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorita' di vigilanza come autorita' di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorita' di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, puo' chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilita' che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.

5. L'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.

6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorita' di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'IVASS e le autorita' di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non puo' essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorita' di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorita' di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorita' di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.))

Art. 207-septies

(( (Funzioni dell'IVASS in qualita' di Autorita' di Vigilanza sul gruppo) ))


((1. L'IVASS, in qualita' di Autorita' di vigilanza sul gruppo:

a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorita' di vigilanza e in merito a qualsiasi difficolta' incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza;

b) trasmette alle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria, nonche' quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo;

c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo;

d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attivita' di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di tutte le imprese che appartengono al gruppo;

e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

2. L'IVASS puo' invitare le autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla societa' controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.

3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, gia' trasmesse ad un'altra autorita' di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorita' per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorita' che partecipano alla vigilanza.))

Art. 207-octies

(( (Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo) ))


(( 1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una societa' di partecipazione assicurativa, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, e le autorita' di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresi' eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.

2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, e' presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

3. L'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS.

4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e' applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che e' stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

6. Se le autorita' di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.

7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorita' di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

8. Nell'ipotesi in cui una delle autorita' di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:

a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno;

b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' sulla base della formula standard in conformita' alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.

9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorita' di vigilanza puo' imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorita' di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza.

10. L'IVASS, quando non e' Autorita' di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorita' di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS puo' avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.))

((Sezione III
Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP))

Art. 208.

(Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorita' di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi)


1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri:

a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

1-bis. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.

2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficolta' di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese ((e dagli intermediari, anche a titolo accessorio,)) aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo. ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 208-bis.

(( (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione) ))


((1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193.))

Art. 208-ter.

(( (Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria) ))


((1. L'IVASS collabora con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficolta' insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.))

Art. 209.


Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie


1. L'((IVASS)) comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorieta', indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che e' necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

Codice delle assicurazioni private