Codice della strada - Art. 1. Principi generali.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Principi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
articolo 1 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV; sentenza n. 2582 del 26/01/2011. La Cassazione fornisce la definizione di strada ai fini della concreta applicazione delle disposizioni del Codice della Strada: "La nozione di “strada” ex art. 2 c.s. attiene a una superficie destinata ad uso pubblico, a nulla rilevando la titolarità pubblica o privata della proprietà, poiché è soltanto l’uso pubblico a giustificare, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva, la soggezione di un’area alla normativa del Codice della strada." Dalla sentenza si evince che il criterio prevalente per ritenere una strada pubblica, non dipende dal soggetto che ne ha la titolarità, bensì l'uso pubblico appunto, a cui essa è destinata.