Codice della strada - Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
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art 102 codice della strada: Cassazione Civile, sezione n. 6, ordinanza n. 20142/2015. Motivo di ricorso: "... si prospettano la violazione dell'art. l della legge n. 689 del 1981 e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso della ricorrente, la condotta sanzionata non rientrerebbe nella previsione dell'art. 7, comma 14, del codice della strada, giacché il veicolo di che trattasi avrebbe circolato nella zona a traffico limitato non in senso assoluto privo di permesso, ma con un permesso solo apparentemente irregolare per la diversità della targa indicata nel permesso medesimo." Questa la risposta della Cassazione sul punto: "Il Tribunale ha esattamente dato rilievo alla "targa dell'autoveicolo, quale unico elemento identificativo dello stesso rilevabile dall'Amministrazione comunale in sede di esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti autorizzati", escludendo che la ricorrente fosse in possesso del permesso a circolare nella ZTL del Comune di ... in ragione del permesso già rilasciato alla stessa vettura ma con targa diversa. Infatti, in caso di smarrimento di una delle targhe, si procede, a seguito della denuncia e della successiva richiesta dell'interessato, ad una nuova immatricolazione del veicolo, con il rilascio di un nuovo numero di targa, secondo quanto prescrive l'art. 102 del codice della strada. E poiché la necessità della nuova immatricolazione esclude che vi sia identità, sul piano giuridico, tra il veicolo con la targa precedente allo smarrimento ed il veicolo munito della nuova targa, il permesso rilasciato dal Comune per l'accesso alla ZTL al veicolo con una certa targa non è idoneo a consentire detto accesso al medesimo (ma soltanto in senso materiale) veicolo una volta reimmatricolato e munito di nuova targa a seguito dello smarrimento della precedente."