Codice della strada - Art. 105. Traino di macchine agricole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art. 105. Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 105 codice della strada: la norma in commento ha pressoché il medesimo contenuto della formulazione precedente. Una delle modifiche più evidenti è la lunghezza massima dei convogli, che è stata aumentata di un metro (m. 16,50). Con il termine "portati" si fa riferimento agli attrezzi poggiati sul dispositivo sollevatore anteriore della trattrice. La norma sanziona con pena pecuniaria chiunque circola con macchinari o convogli di misura superiore a quella contemplata dalla norma e chi traina macchine agricole (con attrezzi nella parte anteriore) rimorchiate prive del necessario dispositivo di frenatura, anche nel caso in cui le stesse costituiscano parte integrante del veicolo trainante.