Codice della strada - Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri per le politiche agricole (1) e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità .
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 107 codice della strada: così come l'art 75 C.d.S "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione", la norma in commento si preoccupa di accertare i requisiti d'idoneità delle macchine agricole, nel rispetto delle peculiarità di questi veicoli. Spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato Interministeriale per le macchine agricole, stabilire con decreto le modalità in cui deve eseguirsi l'omologazione del prototipo. Il regolamento approvato con decreto ministeriale n. 277 del 2/05/2002 ha stabilito la competenza al rilascio delle autorizzazioni e la possibilità di fare ricorso a verifiche alternative o sperimentali su domanda del costruttore del mezzo. Esso stabilisce inoltre le procedure con cui i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti devono eseguire le verifiche di conformità.