Codice della strada - Art. 108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art. 108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità , quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità , senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' per macchine agricole non conformi al tipo omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
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art 108 codice della strada: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. n. 21474/DIV3/B Roma, 29/08/2013 - Oggetto: Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine agricole operatrici semoventi (m.a.o.s.). Chiarimenti. Pervengono richieste di chiarimenti sulle disposizioni da osservare in merito all'inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N, già circolanti in Italia ovvero provenienti da altri paesi dell'Unione Europea, che sono oggetto di trasformazione in macchine agricole operatrici semoventi. Al riguardo si fa presente quanto segue. "Fermo restando che l'inquadramento in oggetto continua ad essere disciplinato secondo tutte le disposizioni già a suo tempo emanate con le circolari prot. n. 1789/M3/C2 del 2 novembre 2000, prot. n. 1005/MOT2/B del 25 marzo 2004, e prot. n. 15404/DIV3/B del 30 maggio 2012, cui si rimanda, si rammenta che la trasformazione dei veicoli in oggetto in "macchine agricole operatrici se moventi", deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore all'atto della domanda di inquadramento. In particolare, poiché tale trasformazione può essere ammessa solo se dette macchine risultano "munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole", si chiarisce che allestimenti che presentino apparecchiature quali: gru per sollevamento e caricamento, sponde caricatrici, prese di forza, verricelli, ecc., possono essere considerate "speciali apparecchiature" per ottenere il riconoscimento di m.a.o.s.; al contrario, il solo cassone (ancorché ribaltabile) non può essere ritenuto elemento decisivo per l'inquadramento in oggetto. Inoltre, poiché con tali macchine, ai sensi del codice della strada, è vietato effettuare qualunque tipo di trasporto, si dispone che tale indicazione deve essere riportata sulla carta di circolazione di ogni veicolo, che, a seguito di trasformazione, è inquadrato quale "macchina agricola operatrice semovente."