Codice della strada - Art. 109. Controlli di conformità  al tipo omologato delle macchine agricole.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV- CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 109. Controlli di conformità  al tipo omologato delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà  di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità  al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emesso di concerto con i Ministri per le politiche agricole (1) e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità  per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità  da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità  della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. 

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformita' non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 109 codice della strada: il legislatore rinvia all'art 77 C.d.S. per quanto riguarda le ipotesi di alterazione e falsificazione dei veicoli. Con decreto ministeriale si provvede a disciplinare la materia del controllo di conformità. Nel momento in cui dal controllo dovesse emergere una difformità rispetto ai prototipi già omologati è prevista la possibilità di sospendere o revocare detta omologa. Tenendo presente che tale articolo riproduce in buona parte l'art. 77, non si comprende il motivo per cui il legislatore ha dimezzatola sanzione comminata per le violazioni ricollegabili alle macchine agricole e la ragione per cui la clausola di salvezza penale dell'art. 77, non è stata ripetuta nella seguente norma.