Codice della strada - Art. 11. Servizi di polizia stradale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11. Servizi di polizia stradale.

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità  dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 11 codice della strada, Cassazione civile sentenza n. 22041 del 16/10/2009: E' rimessa agli organi di polizia stradale la sola gestione dei rilevatori di velocità (autovelox). A loro spetta verificare e controllare la sussistenza dell'omologazione e del funzionamento degli apparecchi e il regolare posizionamento degli stessi sulle strade. L'accertamento della violazione del limite di velocità, invece, trattandosi di un servizio di polizia stradale (art 11 codice della strada), può essere svolto, ai sensi dell'art 12 comma 1 lettera e) dello stesso codice, anche dal corpo di Polizia Municipale all'interno del territorio di competenza e oltre, purché espressamente autorizzati, spettando all'interessato l'onere probatorio dell'eventuale mancata autorizzazione in merito.