Codice della strada - Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneita' tecnica, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 110 codice della strada: Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 28957/2014: "Il P.M... ricorre avverso l'ordinanza del predetto tribunale ... che, in sede di riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal predetto P.M., avente ad oggetto la patente di guida rilasciata a ... , indagato dei delitti di truffa aggravata e falso in certificato, per l'appunto per aver indotto in errore i funzionari della motorizzazione civile che rilasciavano all'indagato la patente in forza di un certificato medico a firma falsa. Il tribunale ha svolto, ai fini dell'annullamento del provvedimento, un discorso funditus, segnalando che occorrevano approfondimenti tecnici per poter accertare la falsità della firma apposta sul certificato . Ma, così operando, il giudice del riesame ha travalicato i confini fissati dal legislatore entro il quale si deve collocare la valutazione critica del giudice del riesame del sequestro preventivo. Invero se costituisce dato ormai acquisito quello alla cui stregua, nella valutazione del "fumus commissi delicti" quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, non può pretendere che il sequestro sia fondato in base ad un accertamento, per l'appunto a tutto campo del reato presupposto. Nel caso di specie il P.M. ricorrente ha evidenziato una serie di circostanze che concretavano veri e propri gravi indizi di colpevolezza in ordine alla falsità del certificato: la differenza dei timbri e del modulo sul quale era stata vergata la certificazione rispetto a quelli forniti dal sanitario, nonché le dichiarazioni di costui nel senso, sia pur senza riferimento specifico al certificato rilasciato all' imputato, che il modello ed i timbri apposti sul certificato non corrispondevano ai suoi modelli ed ai timbri da lui usati. Vi è da dire anche che l' indagine de qua investe una serie numerosissima di persone che hanno ottenuto la patente tramite l'esibizione di certificato medico a firma del medesimo sanitario, che la falsità di alcuni documenti è stata ammessa da altri indagati e che il sanitario non avrebbe mai potuto vergare il certificato funzionale al rilascio della patente per non essere nelle condizioni che lo avrebbero consentito ai sensi dell'art. 110 comma 2 cod. strada."