Codice della strada - Art. 112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art. 112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonche' con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 112 codice della strada: quando una macchina agricola subisce modifiche costruttive o agli strumenti di equipaggiamento descritti nel libretto di circolazione, dopo adeguata visita deve ottenere il conseguente aggiornamento dei documenti. Il comma 3 rinvia agli articoli 93, 94, 95, 98, 103 prevedendo in questo modo l'applicazione, per quanto riguarda l'aggiornamento delle modifiche costruttive, delle regole previste per tutti gli altri veicoli. Nel caso in cui una macchina agricola viene posta in circolazione con caratteristiche difformi rispetto a quelle riportate sulla carta di circolazione o con i dispositivi di equipaggiamento danneggiati, alterati o assenti è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e della sanzione del ritiro della carta di circolazione.