Codice della strada - Art. 113. Targhe delle macchine agricole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo IV- CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art. 113. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 (1).
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
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art 113 codice della strada: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV, Sentenza n. 36388 del 05/09/2013 - Art. 100 e 113 del C.d.S - "Le targhe di immatricolazione dei veicoli sono inquadrate nella categoria delle certificazioni amministrative, e la loro falsificazione per distruzione o occultamento integra la fattispecie delittuosa descritta sub artt. 490 e 477 del codice penale. Tanto, hanno opportunamente soggiunto gli stessi giudici, alla stregua del principio affermato da questa Corte con sentenza n. 4193/1984, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, preceduta (Cass. nn. 182/1981, 10709/1982, 8439/1983, 9869/1984) e seguita (Cass. nn. 9337/1988, 13029/2000, 46326/2007, 35434/2010) da numerose altre decisioni conformi, dalle quali non vi è motivo di discostarsi."