Codice della strada - Art. 114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui  all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto  del  Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità  funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. (2)

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità  per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità  del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Le modalità  per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole (1).

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

commento art 114 codice della strada: Circolare  n. 00753 del 14.01.2014 - Decreto Dirigenziale 14/01/2014 n. 752: "Oggetto: Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE: Visto il comma 2 bis dell'art. 114 del Nuovo codice della Strada che demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; Decreta: Art.1. I carrelli di cui all'articolo 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli ( 2, 3 e 4).