Codice della strada - Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. (1) 

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 

a) anni quattordici per guidare: 

     1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,  da animali;         

    2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita  la  patente di guida della categoria AM, purche' non  trasportino  altre persone oltre al conducente;

  b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1 

c) anni diciotto per guidare: 

 

      1) (abrogato)

       2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria A2; 

       3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  B

e BE; 

       4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1

e C1E; 

     

 

d) anni venti per guidare: 

        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,

a condizione che il conducente sia titolare della  patente  di  guida della categoria A2 da almeno due anni; 

 

e) anni ventuno per guidare: 

        1) tricicli cui abilita la patente di guida  della  categoria

A; 

        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  C

e CE; 

        3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1

e D1E; 

        4) veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato  di abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 

 

 

f) anni ventiquattro per guidare: 

        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 

        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  D

e DE.

 

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (3)

 

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (3)

 

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. (3)

 

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità  parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (3)

 

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. (3)

 

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (3)

 

 

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: 

 

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto anni qualora il  conducente  consegua  uno  specifico  attestato  sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica annuale, con oneri a carico del  richiedente,  secondo  le  modalita'

stabilite nel regolamento (4) 

 

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità  stabilite nel regolamento.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 625. 

4. (abrogato)

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100. 

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 115 codice della strada: "Con decreto in data 11.7.2013, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... dispose il sequestro probatorio della patente di guida di B. A., indagato per i reati di truffa aggravata e falso in certificazione amministrativa, siccome rilasciata a seguito della produzione di un falso certificato medico a firma apocrifa del Dott...."  - Corte di Cassazione Penale - Sezione II, Sentenza n. 1437 del 15/01/2014, attraverso la complessa interpretazione degli artt. 115, 116 e 119 del Codice della Strada, indagando sui requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ha in sostanza disposto sinteticamente che: "L'accertamento dei requisiti deve risultare da certificazione medica, e l'ipotizzata falsità ideologica o materiale di quest'ultima è sufficiente a disporre il sequestro probatorio della patente di guida."