Codice della strada - Art. 118. Patente e certificato di idoneità  per la guida di filoveicoli.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 118. Patente e certificato di idoneità  per la guida di filoveicoli.

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità  rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità  si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già  autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità  ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità .

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità  alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità  abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità  nel tempo del certificato di idoneità  è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità  a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità . Se la validità  della patente non viene confermata, il certificato di idoneità  deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità  i titolari del certificato di idoneità  alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità .

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità  alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità  alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. 

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. 

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. 

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

art 118 codice della strada: TAR Marche - Sezione I, Sent. n. 839 del 13/11/2013 - "... il meccanismo della patente a punti (che il legislatore del 2002 ha mutuato da altri ordinamenti) è basato su un sistema premiale - punitivo, nel senso che ad ogni infrazione di una certa gravità consegue la decurtazione di una parte del punteggio iniziale (punizione), ma tale decurtazione è rimediabile con la frequenza di corsi di recupero (premio). È pertanto lo stesso legislatore a non volere, salvo il caso di infrazioni di notevole gravità dai quali discendano eventi rilevanti anche penalmente, che alla reiterata commissione di infrazioni segua la perdita totale del punteggio, altrimenti non sarebbe stata prevista la possibilità del recupero. A questa indiscutibile argomentazione si deve aggiungere una considerazione relativa all'incidenza della normativa regolamentare applicativa della norma primaria, ed in particolare dell'art. 6, comma 1, del citato D.M. 29/7/2003, che prevede " ... Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio ..." Attraverso l'interpretazione congiunta degli  Artt. 115, 116, 118, 121, 126-bis e 128 del Codice della Strada il Tar ha quindi concluso in sostanza che è: "Annullabile il provvedimento di revisione della carta di qualificazione del conducente a seguito dell'azzeramento dei punti per la mancata tempestiva comunicazione delle decurtazioni dei punti dalla stessa da parte del Ministero competente, senza le quali il titolare non può iscriversi ai previsti corsi di recupero."

 

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze