Codice della strada - Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità  sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui  al  periodo precedente, anche   dopo aver cessato   di  appartenere alle amministrazioni e ai  corpi  ivi  indicati,  purche'  abbiano  svolto l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o  abbiano  fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (5)

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalità  sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità  delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.(6)  (6a)

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.(5)

4. L'accertamento dei requisiti  fisici  e  psichici  e' effettuato da commissioni mediche locali costituite dai  competenti organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi presidenti,(7) nei riguardi:  
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui  il  giudizio di idoneità  non possa essere formulato in base ai  soli accertamenti clinici si dovrà  procedere ad una  prova  pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle  particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i  sessantacinque  anni  di età  ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa  complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni  ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui  massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20  t, macchine operatrici; 
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal  prefetto  o dall'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti  terrestri;
d) di coloro  nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli  accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia  sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità '  e la sicurezza della guida;  
d-bis)  dei  soggetti affetti da diabete per il  conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,  D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione  medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,  sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica  patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 

5. Le commissioni di cui al comma 4  comunicano  il  giudizio  di temporanea o permanente inidoneità  alla guida al competente  ufficio della  motorizzazione  civile  che   adotta   il   provvedimento   di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi  degli  articoli 129 e 130 del presente codice.  Le  commissioni  comunicano  altresi' all'ufficio della motorizzazione  civile  eventuali  riduzioni  della validità  della patente, anche con  riferimento  ai  veicoli  che  la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità  ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di  revoca  ovvero  la  riduzione  del termine di validità  della patente o  i  diversi  provvedimenti,  che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti,  possono  essere  modificati dai  suddetti  uffici  della  motorizzazione  civile  in  autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e  a  sue  spese,  una nuova  certificazione  medica  rilasciata   dagli   organi   sanitari periferici della società  Rete Ferroviaria Italiana Spa  dalla  quale emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro  i  termini  utili  alla  eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale  amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica. La produzione del certificato  oltre  tali  termini comporta decadenza dalla possibilità  di esperire tali ricorsi (5)

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalità  di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalità  di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà  far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà  farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività  di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; (4) d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

(1) Aggiunte introdotte dall'art. 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(2)(3)(4)(5) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). 
(6) Comma inserito dalla legge cit. cfr. nota 5.
(6a) Le disposizioni del  primo  e  terzo  periodo  del  comma  2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma  1,  lettera  c), del  presente  articolo,  si  applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
(7) Alinea sostituito dall'art. 11 comma 1 lett. b) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, in G.U. 9 febbraio 2012 n. 33, suppl. ord. n. 27.

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art 119 codice della strada: Corte Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 1437 del 15/01/2014: "Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla scorta delle dichiarazioni del Dott. G. era ipotizzabile la falsità del certificato medico, presupposto per il rilascio della patente di guida. Le valutazione ulteriori del Tribunale in punto di indizi di responsabilità dell'indagato in ordine al reato ascrittogli sono superflue ed illegittima la decisione di dissequestro." Alla luce di queste argomentazioni la Suprema Corte ritiene che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida (artt. 115, 116 e 119 del Codice della Strada) deve risultare necessariamente da idonea certificazione medica. L'ipotizzato reato di falsità ideologica o materiale di tale documentazione pertanto è sufficiente a disporre il sequestro probatorio della patente di guida.