Codice della strada - Art. 123. Autoscuole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 123. Autoscuole. (1)
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. (2)
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4.Le persone fisiche o giuridiche, le società , gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività . Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.(2)
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. (2)
6. La dichiarazione non può essere presentata daidelinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. (2) (2B)
7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. (3)
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. (2)
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 10. (3)
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.890 a € 16.335. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.890 a € 16.335. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). (3)
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. (3)
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività , fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis.(2) Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 7/07 convertito con modificazioni dalla L. 40/07.
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(2B) Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Comma introdotto dalla legge cit. cfr. nota 2.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 123 codice della strada: Prot. n. 2945 del 31.01.2012: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici- Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 5: " ... questa Amministrazione - ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 123, co. 13 - ha ritenuto opportune acquisire il predetto parere preliminare in ordine a punti determinati sui quali "L'adito Organo consultivo ... ha reso il parere n. 3458/2011, del quale, per opportuna conoscenza - ed a titolo di direttive di cui all'articolo 123, comma 3, del Codice della strada- di seguito, si riportano gli elementi salienti: a) la sostituzione del previgente regime della DIA con quello della SCIA resta irrilevante in relazione a quanto previsto dall'articolo 123, comma 7- bis, CdS, "che sottopone l’avvio dell’attività di autoscuola ad un regime peculiare, che contempla la necessita di verifiche ex ante rispetto al concreto inizio dell'attività.": ciò sia per il principia per cui lex posterioris derogat lex anterioris (la legge n. 120/2010 e entrata in vigore dopo la legge n. 122/2010), sia per quello per cui lex specialis derogat lex generalis. ("la novella dell'art. 19 della l. n. 241 del 1990 appare materia generale rispetto alla disciplina speciale recata dal più volte citato comma 7·bis"); b) si condivide "l'impostazione ermeneutica fornita dall'Amministrazione (coerente anche con i principi costituzionali in materia di libertà dell'iniziativa economica) quanta all'aspetto della esclusività dell'attività da parte del titolare dell'autoscuola, che non può che declinarsi, nella possibilità, per il singolo soggetto, di essere titolare di una sola autoscuola, anche con più sedi, ma in quest’ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico."; c) quanto al quesito sub c)- preliminarmente precisato che "il requisito della esclusività ... (omissis)... non può che avere una portata meramente soggettiva e non anche oggettiva. In altre parole, ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo I'attività del soggetto titolare (ossia dedicata all’esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro implicare che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili" - si chiarisce che il titolare di autoscuola che sia anche in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di consulenza automobilistica, ben può svolgere entrambe le attività in quanto non si pone - per le ragioni su preliminarmente evidenziate - un profilo di incompatibilità. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di formazione ed istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche nelle autoscuole."