Codice della strada - Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed
f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'articolo 116,
commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.".
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 124 codice della strada: Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38428/2013 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, così motivando su un motivo del ricorso: "Ha invero ritenuto il Giudice di prime cure, con argomentazioni esaustive e coerenti con le risultanze di fatto, che il veicolo guidato dall'imputato in fase di attraversamento di strada statale (piccolo trattore da giardinaggio dotato di tagliaerba applicato sulla parte centrale del pianale) anche a prescindere dalla possibilità dell'immatricolazione e dell'apposizione della targa prova non può esser ricompreso nella categoria delle "macchine agricole semoventi di cui agli artt. 57 cod. strada e 206 regol. cod. strada " tra le quali vanno incluse le macchine a ruote od a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali. Solamente in ordine a queste ultime cosiccome in relazione alle macchine operatrici - la guida senza patente costituisce illecito amministrativo, come previsto dall'art. 124 comma 4° cod. strada. Attesi tali presupposti fattuali, " la necessità della patente di guida per la relativa conduzione " ha conclusivamente osservato il Tribunale "appare pertanto evidente e il fatto ascritto all'imputato non potrà pertanto esser ritenuto immune da rilevanza penale ".