Codice della strada - Art. 125. Gradualità  ed equivalenza della patente di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 125. Gradualità  ed equivalenze delle patenti di guida

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già  in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già  in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

 2. La validità  della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già  in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici é valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 625. 

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

Previa consultazione della Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale può essere autorizzata la guida:

a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di età  non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di età  non inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, semprechè tali veicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato. 3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. 

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 125 codice della strada: Cassazione Civile, sez VI, ordinanza n- 6403/2016 "... si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 2, nonché dell'art. 116, comma 5, cod. strada nel testo vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 18 della legge n. 990 del 1969, all'art. 1362 cod. civ. ed all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione... questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); ne deriva che, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un'ipotesi di mera illiceità alla guida (sentenza 25 maggio 2010, a 12728, confermata dalla sentenza 25 settembre 2014, n. 20190). E che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile ad una guida senza patente è indirettamente confermato anche dall'art. 125, comma 4, del codice della strada, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa. Non è ravvisabile, perciò, alcuna delle prospettate violazioni di legge".