Codice della strada - Art. 126-bis. Patente a punti.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2)
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata , a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 286 a € 1.143. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti . La riacquisizione avviene all'esito di una prova d'esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. (4)
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque
punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (4)
6-bis. Per le violazioni penali per le quali e' prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (5)
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 126 bis codice della strada: Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 28516 del 20/12/2013: "gli accertatori sono incorsi in un errore materiale nell'indicare il numero di patente di guida privata quale identificativo della C.Q.C. - da cui sola avrebbero potuto detrarsi i c.d. punti patente, a norma del punto 3 e 3.1 della Circolare - 14/04/2008 - N. 300/A/1/24527/108/13/7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - è altrettanto vero che la nullità del verbale è stata pronunziata pur essendo per il resto tale mezzo di accertamento perfettamente idoneo - pur se viziato in un elemento formale, facilmente emendabile - a render edotto il conducente della contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, secondo quanto più volte affermato in sede di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 924/2010; Cass. Sez. 1, n. 3536/2006; Cass., Sez., 1 n. 8939/2005; Cass., Sez. 1, n. 21007/2004).
Appurato quindi l'errore materiale commesso dagli agenti di Polizia Municipale accertatori, l'indicazione nel verbale di contestazione del numero della patente di guida al posto di quello della carta di qualificazione, da cui sottrarre i punti per la commessa violazione, non lede il diritto di difesa del conducente trasgressore.
art 126 bis comma 2 codice della strada: Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 15542 del 23.07.2015: "Il ricorrente propose opposizione avverso il verbale di accertamento del 12 aprile 2007 contenente la contestazione dell’infrazione prevista e punita dall’articolo 180, comma ottavo del codice della strada, in relazione all’articolo 126 b bis, comma 2, del medesimo codice, assumendosi che avrebbe omesso di comunicare il nominativo del conducente della vettura al medesimo intestata, il quale si sarebbe reso responsabile di diversa infrazione stradale, comportante, se accertata, la perdita di punti-patente. A sostegno dell’opposizione e del successivo ricorso in cassazione "sostenne che la sanzione non avrebbe potuto essere irrogata prima della definizione del procedimento di opposizione, nel frattempo intrapreso, avverso la diversa infrazione." Il ricorrente ritiene infatti che "nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso l’accertamento della infrazione principale o presupposta, il termine per la comunicazione del conducente sconosciuto decorre dalla definizione del relativo procedimento." La Corte contesta la suddetta interpretazione concludendo che: "Il principio ... che deve essere posto a base dell’interpretazione della norma de qua e’ quello dell’autonomia delle due condotte sanzionabili – quella relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente – in cui la seconda è prevista a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per se’ e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito ... essendo comunque necessaria l’allegazione, pur se poi dimostratasi infondata, della sua perpetrazione – ed e’ dunque indipendente dalla esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto ..., così che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente non può decorrere se non dal momento della richiesta dell’autorità, vertendosi, in caso di inadempimento, in un’ ipotesi di illecito istantaneo."