Codice della strada - Art. 128. Revisione della patente di guida.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (1)(2).
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di comandi durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida e' valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. (3)
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 664 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
3. Comma abrogato (3)
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art 128 codice della strada: T.A.R. Liguria, sezione II Genova, sentenza n. 144 del 24/01/2014. Il ricorrente, responsabile di un sinistro stradale con danni alle cose, impugna il provvedimento che ha disposto nei suoi confronti la revisione della patente. Questo il ragionamento che ha condotto il T.A.R. ad accogliere il ricorso: "La revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa l'idoneità alla guida dell'interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell'atto, particolarmente di coloro che, come l'odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l'autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro. Ne deriva che i dubbi sottesi all'adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto. Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell'idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all'adozione del provvedimento."