Codice della strada - Art. 128. Revisione della patente di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 128. Revisione della patente di guida.

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità  i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità  tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità  sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (1)(2).

1-bis. I responsabili delle unità  di  terapia  intensiva  o  di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  comandi durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e statistici. In seguito a tale comunicazione i  soggetti  di  cui  al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità  alla  guida  e'  valutata  dalla  commissione medica locale di  cui  al  comma  4  dell'articolo  119,  sentito  lo specialista dell'unità  riabilitativa  che  ha  seguito  l'evoluzione clinica del paziente. (3)

1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente  di  guida  di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni  diciotto  sia autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già  titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità  alla guida ai sensi della normativa vigente. 

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 664 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3. Comma abrogato (3)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 128 codice della strada: T.A.R. Liguria, sezione II Genova, sentenza n. 144 del 24/01/2014. Il ricorrente, responsabile di un sinistro stradale con danni alle cose, impugna il provvedimento che ha disposto nei suoi confronti la revisione della patente. Questo il ragionamento che ha condotto il T.A.R. ad accogliere il ricorso: "La revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa l'idoneità alla guida dell'interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell'atto, particolarmente di coloro che, come l'odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l'autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro. Ne deriva che i dubbi sottesi all'adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto. Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell'idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all'adozione del provvedimento."