Codice della strada - Art. 129. Sospensione della patente di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 129. Sospensione della patente di guida.

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità  o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. (1).

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà  immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già  esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno (2).

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo. (3)

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 129 codice della strada: Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 17677 del 23/04/2014 - Articoli 129, 130, 218, 219 e 224 del Codice della Strada -"Con sentenza del 12/1/2012 il Tribunale di ... applicava a .., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti, nel contempo disponendo la sospensione della patente di guida per un anno. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce, con unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Osserva che, essendo stata già disposta la revoca della patente di guida dalla Prefettura per il medesimo fatto, sussisteva una duplicazione della sanzione amministrativa accessoria." La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, fornendo la seguente motivazione:"La sanzione accessoria della patente di guida, infatti, in tanto può essere disposta, in quanto sia esistente la patente da sospendere, che al momento risulterebbe mancante perché revocata in sede amministrativa. Giova richiamare sul punto l'insegnamento di questa Corte di legittimità (Cass. pen., sez. 4, 06-02-2009, n. 9991), secondo cui "qualora il trasgressore non risulti titolare di patente di guida, la sanzione de qua non può essere disposta per ineseguibilità derivante da mancanza dell'oggetto." La sospensione della patente di guida presuppone l'esistenza del documento, pertanto qualora il trasgressore non risulti più titolare di patente di guida perché revocata, la sospensione non può essere disposta per assenza del titolo.