Codice della strada - Art. 130. Revoca della patente di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 130. Revoca della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero (1).

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità , una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità  previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. (2)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 130 codice della strada: Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 2291 del 05/05/2014 (articoli 120, 130 e 219 del Codice della Strada): "... nella sistematica della legge n. 1423/1956 come modificata dalla legge n. 327/1988 (che era quella vigente all’epoca della formulazione dell’art. 120 del Codice della Strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa) emerge in modo chiaro che il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette ex artt. 3 e 4 sempre della legge n. 1423/1956, secondo i quali le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli. In effetti, si è rilevato che le misure di sicurezza impongono vincoli di fare e di non fare che limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale – ossia, come nella fattispecie, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni ai sensi dell’art. 3, c. 4, D.Lgs. n. 159/2011- non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere, come per tutti i cittadini, “una condotta conforme alla legge”. Si soggiunge che la revoca della patente, oltre a costituire una sanzione non esplicitamente prescritta per la fattispecie, non consente di certo né agevola la imposta "condotta conforme alla legge". In conclusione, l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione delle autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una "misura di prevenzione" e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del Codice della Strada."