Codice della strada - Art. 131. Agenti diplomatici esteri.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 131. Agenti diplomatici esteri.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità  spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.

4. La validità  delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità , salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

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art 131 codice della strada: la norma prevede una disciplina particolare, qualora le le violazioni al codice della strada siano commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da soggetti che godono delle medesime immunità, sono segnalate al Ministero degli affari esteri. Spetta al Ministero dei trasporti e della navigazione, su richiesta del Ministero degli affari esteri, il rilascio della carta di circolazione e la successiva immatricolazione. Alle vetture e agli autoveicoli appartenenti agli agenti e destinati a uso promiscuo sono assegnate speciali targhe di riconoscimento le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro degli affari esteri. Le targhe e le carte di circolazione cessano la loro validità nel momento in cui viene a cessare lo status di agente diplomatico. In questo caso i documenti devono essere restituiti entro 90 giorni. Questo articolo si applica a condizione di reciprocità, salvo speciali accordi con le organizzazioni internazionali.