Codice della strada - Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
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art 132 codice della strada: Ministero dell’Interno, parere n. 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007 - Nazionalizzazione dei veicoli di proprietà di cittadini della U.E. che hanno acquisito la residenza in Italia -: “Si fa riferimento al quesito qui pervenuto con nota n. 38271/07 Coll. n. 29957/07 del 1° giungo 2007, concernente la corretta disciplina sanzionatoria da applicare ai casi di cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a nazionalizzare il mezzo. Nel merito della questione, acquisito il parere del Ministero dei Trasporti, si ritiene che anche nei confronti dei conducenti dei veicoli di cui trattasi, è configurabile l’applicazione delle disposizioni dell’art. 132 del Codice della Strada con le relative sanzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo”.