Codice della strada - Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 133. Sigla distintiva ( file PDF, 68 KB) dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 133 codice della strada: la norma in commento, nel pieno rispetto della disciplina convenzionale di diritto internazionale, contempla l'obbligo per i veicoli immatricolati in uno Stato estero, di munirsi di targa distintiva dello Stato di origine, nel momento in cui circolano sul territorio italiano. Per rafforzare tale precetto è fatto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri circolanti in Italia di usare una sigla diversa da quella dello Stato d'immatricolazione del veicolo. Per i trasgressori dei suddetti precetti è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma il cui importo varia da un minimo di euro 84 a un massimo di euro 335.