Codice della strada - Art. 136- bis. Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 136-bis. Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validità , rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validità , rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità . La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validità , rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità , è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità , secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità , è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 136 bis codice della strada: Cassazione Penale - Sezione IV, Sentenza n. 3279 del 22/01/2013. Il principio di diritto ricavabile da tale sentenza è che:"Non sussiste il reato di guida senza patente nei confronti del cittadino proveniente da uno stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che, a richiesta, esibisce la fotocopia della propria patente di guida in corso di validità." Questo il percorso logico giuridico seguito dalla Corte:"La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli artt. 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la patente nazionale; questa possibilità è pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti guida rilasciate da Paesi non comunitari. Negli altri casi, cd. patenti non convertibili, la regolamentazione è la seguente: - a) Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia - b) Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l'illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta) - c) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente - d) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7) ... Deve aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell'art. 135 cod. strada, introdotto dal D.Lgs. n. 59 del 2011, con entrata in vigore prevista in data 19/12/2013, al comma 14 stabilisce testualmente:"Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11". Nel caso di specie, sebbene residente in Italia da oltre un anno, il M. era titolare di patente rumena con scadenza di validità 28/8/2017 (esibita all'udienza del 22/4/2010)."