Codice della strada - Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità  europea.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo).

 1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità , rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità  di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità . La patente di guida italiana e' rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità  dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa e' disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, e' rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria. 

(1)
(2> Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(3) Per il d. m. 8 agosto 1994 , la conversione di patenti comunitarie anche oltre il decorso annuale della residenza è puramente facoltativa. 


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art 136 codice della strada: Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 4042/2016:"... la Corte territoriale ha già fornito puntuale motivazione su analogo motivo di appello, rilevando come i requisiti richiesti dagli artt. 135 e 136 del Codice della Strada costituissero unicamente il presupposto per consentire al cittadino straniero residente in Italia di circolare alla guida di un veicolo, con la conseguenza che l'assenza di detti requisiti avrebbe inciso sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 116 Codice della Strada. Ed infatti, nel caso di specie, al ricorrente era stata contestata anche detta violazione, che risulta accertata in primo grado e dichiarata estinta per intervenuta prescrizione in grado di appello. Diversamente, l'esibizione della patente di guida, apparentemente rilasciata da Stato estero, agli organi preposti al controllo, implicava, a causa della sua contraffazione, la possibilità di indurre in errore l'Autorità di P.S. circa la valenza identificativa del documento stesso; detto profilo, secondo la Corte territoriale, si pone su di un piano del tutto diverso da quello della rilevanza circa l'assenza o meno dei requisiti di cui agli artt. 135 e 136 del Codice della Strada. Detta motivazione appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, emergendo da numerose decisioni che la patente di guida, anche se rilasciato da uno Stato estero, abbia natura di certificazione amministrativa (Sezione 4, sentenza n. 44109 del 11/07/2014, che ha rilevato, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice della Strada, la equiparazione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo alle patenti di guida italiane - Sezione 4, sentenza n. 6798 del 31/01/2014, che ha precisato come sia sanzionata solo sul piano amministrativo la condotta dello straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi un'autovettura, essendo munito della patente, in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo spazio economico europeo)."