Codice della strada - Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente (1).

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art 137 codice della strada: Circolare Prot. N. 23568 del 04/09/2012 Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: rilascio del permesso (o patente) internazionale di guida. "Con riferimento alle precedenti Circolari contenenti disposizioni per il rilascio del permesso internazionale di guida ai sensi della Convenzione internazionale di Ginevra del 1949 e della patente internazionale di guida ai sensi della Convenzione internazionale di Vienna del 1968 (di seguito denominati unicamente con “permesso internazionale”) appare opportuno chiarire quanto segue al fine di conseguire un’uniformità di comportamento tra tutti gli Uffici della Motorizzazione. L’art. 137 del Codice della Strada al secondo comma dispone “I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente”. Ne consegue che l’esibizione in originale della patente di guida deve essere effettuata solo al rilascio del permesso internazionale e non anche in occasione della presentazione della richiesta. Pertanto, a rettifica di precedenti disposizioni in merito, si comunica a codesti Uffici della Motorizzazione che all’atto della richiesta del permesso internazionale tra la documentazione di rito dovrà essere prodotta solo la copia della patente di guida nazionale mentre l’esibizione dell’originale dovrà avvenire solo al momento della consegna del permesso internazionale. Ovviamente nel caso in cui l’Ufficio della Motorizzazione possa provvedere al rilascio del permesso internazionale nella stessa data della presentazione della richiesta, l’esibizione della patente nazionale in originale avverrà contestualmente all’acquisizione della documentazione di rito. Restano confermate le altre disposizioni diramate in materia di permessi internazionali."