Codice della strada - Art. 138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità  e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità , la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità  dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità  stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità  del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano (1).

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità  che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato. (2)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 138 codice della strada:  Circolare 06/05/2014, Prot. n. 9945 - Conversione patenti militari ed assimilate ai sensi dell'art. 138, d.l.vo 285/92 - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la motorizzazione "Con nota n. 15563/08/03 del 14.06.2013, questa Direzione Generale ha dato disposizioni al fine di consentire l'esame delle richieste di conversione delle patenti militari presentate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di patenti di guida introdotta dal decreto legislativo n. 59/2011, stante la perdurante inerzia delle Amministrazioni interessate nel fornire gli elementi necessari per elaborare nuove tabelle di equipollenza. A tal fine, si è ritenuto necessario acquisire dall'Autorità che ha rilasciato la patente ai sensi dell'art. 138 C.d.S. idonea documentazione attestante il tipo di veicolo su cui si è svolto l'esame, rispondente ai criteri minimi indicati al punto 5.2 dell'All. II al d.lvo 59/2011, per poter individuare la categoria di patente civile corrispondente. L'applicazione della procedura indicata, peraltro, ha evidenziato ulteriori aree di criticità in riferimento alle patenti di categoria C e D, considerato che i veicoli utilizzati per il rilascio delle patenti militari in genere non sono di recente produzione e quindi non rispondono a tutti i requisiti richiesti dall'All. II al d.l.vo 59/2011. Si ritiene pertanto che i dati minimi da acquisire siano quelli relativi alla massa massima del veicolo ed al numero di posti per le persone trasportate previsti dall'art. 116, d.l.vo 285/92. Quindi, per il rilascio della patente di pat. C1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà essere di massa massima fino a 7,5 t.; per la patente di cat. C, di oltre 7,5 t. - (art. 116, comma 3, lett. h) e l), d.l.vo 285/92). Per il rilascio della patente di cat. D1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà essere progettato e costruito per il trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente; per la patente di cat. D, di oltre 16 persone oltre al conducente (art. 116, co. 3, lett. h) e p), d.l.vo 285/92). Qualora le Autorità che hanno rilasciato le patenti da convertire non siano in grado di certificare neppure tali requisiti minimi, potranno essere rilasciate per conversione solo patenti delle categorie C1 e D1."