Codice della strada - Art. 139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale. (1)
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 139 codice della strada: Cassazione Penale, sez IV, sentenza n. 3119/2013: "... il possesso della patente c.d. ordinaria funge da presupposto per il rilascio di quella di servizio (art. 139, comma 1° cod. strada). Anche la patente rilasciata dall'autorità militare di cui all'art.138 cod. strada (alternativa a quella di servizio: art. 139, ultimo comma stesso codice) risulta, a determinate condizioni, convertibile senza esame, in quella ordinaria (art. 138 comma 5 cod. strada). Il principio risulta comunque già affermato, in riferimento alla disciplina della sospensione della patente militare di cui all'art. 138 cod. strada, da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 2810 del 2000 ... Può in conclusione affermarsi, nell'ottica di un'interpretazione sistematica e della ratio che sottende la normativa di cui al D.M. 11 agosto 2004 n. 246 che, in linea di principio, in caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida, disposte dal giudice penale ai sensi dell'art. 222, commi 1 e 2 cod. strada nelle fattispecie più gravi in cui, alle violazioni delle disposizioni del codice della strada, "derivino danni alle persone ", queste colpiscono patente ordinaria e patente di servizio. Mentre in casi diversi (e meni gravi) di violazioni del codice della strada commesse alla guida di veicoli di servizio vige il diverso regime della non estensione delle suddette sanzioni amministrative accessorie alla patente ordinaria, pur restandone ferma l'applicabilità alla patente di servizio, pure insuscettibile dell'applicazione del disposto dell'art. 126 - bis cod. strada, egualmente inestensibile alla patente ordinaria in caso di decurtazioni dei punti per effetto di violazioni della norma commesse da titolare della patente di servizio."