Codice della strada - Art. 140. Principio informatore della circolazione.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140. Principio informatore della circolazione.

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già  previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 140 codice della strada: sancisce una sorta di principio generale del neminem laedere in materia di circolazione stradale. Cassazione Penale, sezione quarta, sentenza n. 16244 del 14/04/2014 si è pronunciata sul ricorso di un soggetto ritenuto responsabile di sinistro stradale mortale in area privata. Il principio di diritto che si ricava dalla sentenza, dopo la lettura congiunta degli articoli 3, 140 e 193 del codice della strada è il seguente: "Benché non sia stata contestata la violazione di norme sulla circolazione stradale, si deve rilevare che la vicenda s'inquadra, comunque, in un sinistro stradale derivato dal movimento di un autoarticolato in manovra di retromarcia in un'area privata, laddove è pur sempre imposta l'osservanza delle norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all'uso pubblico. Identica è, infatti, la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti della area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata."