Codice della strada - Art. 141. Velocità .
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 141. Velocità . 1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità .
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 25 a € 100.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
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art 141 codice della strada: La Corte di Cassazione Civile, Sezione VI nell'ordinanza n. 13264 del 11/06/2014 enuncia il principio giuridico secondo cui, la violazione dell'art 141 C.d.S. è rimessa alla valutazione discrezionale dell'agente accertatore, che però è tenuto all'obbligo di motivazione del verbale. Questo il ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte Suprema:"Le Sezioni Unite di questa Corte di recente (SS.UU. n. 17355 del 2009) hanno affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale ... secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura... Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico;) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità ... detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata ... l'accertamento della violazione dell'art. 141 codice della strada, che impone all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso al giudizio discrezionale dell’agente, incide sulla necessità che questi indichi nel verbale, per un generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, che, in materia di violazioni del codice della strada, si sostanzia anche nel particolare contenuto della contestazione e del relativo verbale (artt. 200 e 201, codice della strada e 383 del relativo regolamento), le circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio, al fine di consentire l'esercizio del controllo su di esse nonché sul loro grado di attendibilità e di persuasività in relazione alla contestazione effettuata."