Codice della strada - Art. 142. Limiti di velocità .

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 142. Limiti di velocità . (4)

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità  massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità  di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologte per il calcolo della velocità  media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità  fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità  del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità  dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità  massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1) (5)

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità  minimi e limiti di velocità  massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità  al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità  sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità  massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità  restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità  sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità  media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità  devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all?impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità  di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell?Interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. 

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 532 a € 2.127. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 829 a € 3.316. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100. 

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità  oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità  di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. 
 

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocità   stabiliti  dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della  velocità   ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  è stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati effettuati gli accertamenti.  (6)

12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento  delle  attività   di controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilità  interno. (6)

12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta  del  30  per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4 dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette inadempienze.  (6)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
- art 142 codice della strada:Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 14538 del 27/03/2014. La Suprema Corte ha disposto il rigetto di un ricorso avanzato dalla responsabile di un reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. All'imputata veniva contestata la violazione dei parametri della colpa generica e dell'art. 142 C.d.S. Alla guida della sua autovettura a una velocità superiore ai limiti previsti, ella investiva un pedone intento all'attraversamento stradale, provocandogli lesioni personali che ne cagionavano il successivo decesso. Il principio giuridico ricavabile da detta sentenza, che ha operato la lettura congiunta degli artt. 141, 142, 190 e 191 del Codice della Strada, prevede che anche nel caso in cui il pedone attraversi fuori dagli spazi a ciò destinati, il conducente è tenuto a rallentare la marcia fino all'arresto, al fine di evitarne l'investimento. Costituiscono eccezione a tale principio le ipotesi in cui si rilevi un'oggettiva e assoluta impossibilità di avvistare il pedone, al di là di qualsiasi adempimento degli obblighi di diligenza.

- art 142 comma 8 codice della strada: Cassazione, sezione I, sentenza n. 20114 del 18/09/2006 statuisce che in relazione all'accertamento mediante autovelox della violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 comma 8 del codice della strada, l'art 200 C.d.S impone il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione in tutti i casi in cui è possibile. L'art. 384 del regolamento di attuazione dal canto suo si assume l'impegno d'indicare le ipotesi in cui il controllo possa avvenire tramite apparecchiature specifiche, che consentono di determinare l'illecito in epoca successiva o dopo che il veicolo oggetto di constatazione si trovi già distante rispetto al punto di accertamento o quando sia comunque impossibile fermarlo nei modi consentiti. In queste ipotesi, quindi, purché le ragioni vengano esposte nel verbale, è consentita la contestazione differita dell'infrazione. Al Giudice di merito è precluso sindacare le scelte organizzative dell'Amministrazione, egli pertanto non può esprimere giudizi o apprezzamenti sull'impiego di tali apparecchiature per rilevare le violazioni dei limiti di velocità.