Codice della strada - Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E' ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 144 codice della strada: Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 17895/2012: la ricorrente lamenta "errata valutazione e/o falsa applicazione dell'art. 144 C.d.S. comma 1 e comma 2. Il sinistro è avvenuto in una via centrale di Genova, strada all'epoca a due corsie e già normalmente trafficata, alle ore 8.30 circa del mattino ... Avrebbe dovuto quindi applicarsi alla fattispecie l'art. 144 del C.d.S., secondo il quale la posizione sul margine sinistro, anziché destro, della carreggiata non costituisce comportamento in violazione al Codice della Strada ... il sinistro si era verificato unicamente perché il Sig. ... oltrepassava l'incrocio con luce semaforica rossa nel suo senso di marcia, mentre la Sig. ra ... stava transitando ed impegnando detto incrocio con luce semaforica verde, il fatto che quest'ultima si trovasse sulla corsia di percorrenza di sinistra (fatto consentito dall'art. 144 C.d.S.) avrebbe dovuto deporre, a maggior ragione, sull'avvenuto superamento della presunzione di corresponsabilità, come richiesto dall' art. 2054 c.c.: l'ubicazione del motociclo della Sig. ra ..., rispetto al punto d'urto, dimostrerebbe che la stessa, invece di concorrere all'evento dannoso, lo ritardò. Se ella si fosse trovata sul margine destro della corsia destra della carreggiata di sua percorrenza si sarebbe trovata più vicina alla strada dalla quale usciva il Sig. ... e quindi avrebbe anticipato il sinistro, con la conseguenza di diminuire le probabilità che il Sig. ... potesse per primo evitarlo avvedendosi della manovra errata da lui compiuta. Il fatto invece di trovarsi sulla corsia di sinistra della carreggiata di sua percorrenza avrebbe semmai diminuito le probabilità del verificarsi del sinistro, perché aveva posto più spazio tra la linea di arresto non rispettata dal Sig.... ed il punto d'impatto e rendendo quindi il motociclo della Sig. ra ... ancora più visibile, posto anche il fatto che nel punto teatro del sinistro la strada è sinistrorsa." La Corte ha ritenuto inammissibile il suddetto motivo di ricorso in quanto: "il secondo motivo, che lamenta l'errata applicazione dell'art. 144 Cod. Strada, ritenendo la ricorrente che potesse viaggiare sul margine sinistro della carreggiata è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi per stabilire se la moto della Sig. ra ... viaggiasse correttamente sulla corsia di sinistra. Trattasi all'evidenza di ricostruzione di incidente stradale rientrante nei poteri del giudice di merito. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici ((Cass. 25 gennaio 2012 n. 1028; 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Cass. 5 giugno 2007 n. 13085; Cass. 23 febbraio 2006 n. 4009; Cass. 10 agosto 2004 n. 13085; Cass. 2/03/2004, n.4186; Cass. 25/02/2004, n.3803; Cass.30/01/2004, n.1758; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). "