Codice della strada - Art. 145. Precedenza.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 145. Precedenza.

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità  competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità  competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7.E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità  di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità  dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 652. 

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

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art 145 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione IV, con sentenza n. 16241 del 14/04/2014 ha respinto il motivo del ricorso che riteneva configurata "la violazione dell'art. 145 C.d.S., i cui estremi non potevano ritenersi integrati nel caso di specie". Questa l'argomentazione del rigetto: "non risulta alcuna contestazione della violazione dell'art. 145 C.d.S., comma 6, sicché la doglianza è del tutto irrilevante oltre che inappropriata: la tesi della Corte territoriale concernente la condotta che avrebbe dovuto tenere il R. nella situazione di traffico ed assenza di visibilità in cui venne a trovarsi rappresenta solo un argomento deontologico ma non implica alcun richiamo o violazione della norma stradale, peraltro esplicitata solo dal ricorrente. Infatti, la condotta prevista dalla specifica norma del Codice della strada (di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada) è quella alla quale è tenuto obbligatoriamente il conducente che provenga luoghi non soggetti a pubblico passaggio sboccando sulla strada stessa ..." La pronuncia ha sancito implicitamente anche il seguente principio: i conducenti che escono da un passo carraio per immettersi nel flusso della circolazione devono verificare di poter eseguire la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, valutando la posizione, distanza e direzione degli stessi.