Codice della strada - Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche' dall'articolo 191, comma 4. 

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 652. 

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

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art 146 codice della strada: la Corte di Cassazione, sezione VI civile, con ordinanza n. 13037 del 10/06/2014 ha enunciato un importante principio giuridico relativo ai requisiti formali del verbale, necessari a garantire il diritto di difesa del trasgressore. La Corte ritiene assolutamente legittimo il verbale di contestazione relativo all'attraversamento dell'unico incrocio in cui è presente un semaforo rosso indicante la sola via percorsa dal conducente e la direzione tenuta, a condizione che esso riporti l'indicazione del giorno e dell’ora, la natura della violazione, il tipo e la targa del veicolo e la località in cui la trasgressione si è realizzata, senza la necessità di ulteriori indicazioni, non indispensabili a garantire il diritto di difesa del soggetto sanzionato.