Codice della strada - Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità : il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; (1)
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (1)
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (2)
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; (2)
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare; (2)
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; (2)
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177; (2)
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità , sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. (2)
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 151 codice della strada: Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 18884/2015: "Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 140, 149, 151, 152 e 153 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), nonché degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo coma, n. 3 cod. proc. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ." La Corte ha rigettato il ricorso fornendo la seguente motivazione: " ... il Tribunale ha ben argomentato in merito all'operatività della presunzione di colpa gravante sul conducente del veicolo tamponante ed al fatto che quest'ultimo, odierno ricorrente, non sia stato in grado di fornire la prova liberatoria. In particolare, la decisione si fonda sull'accertamento della visibilità della trattrice agricola e del suo rimorchio da parte del detto conducente. La motivazione concernente questo accertamento non presenta alcuno dei vizi denunciati con la seconda censura del motivo di ricorso. E' logicamente plausibile, e non contestata dal ricorrente quanto alla riconducibilità al notorio (cfr., in merito alla relativa nozione ed ai limiti di censurabilità in cassazione, tra le altre (Cass. n. 12112/03, n. 19834/04, n. 11643/07), la considerazione del Tribunale che, nel luogo del sinistro, nonostante l'ora fosse tarda (20,15), essendo nel pieno della stagione estiva (28 agosto), al momento della collisione non fosse ancora completamente buio, ma si fosse al crepuscolo e che persistesse, quanto meno, "un residuo di luce solare", tale da permettere di scorgere i veicoli sulla strada. Il Tribunale ha valutato non decisive le testimonianze per le quali sarebbe stato già "buio", osservando che quasi tutti i testimoni erano intervenuti sul luogo del sinistro "diversi minuti dopo la collisione" (sicché ha presupposto che nel frattempo la luce fosse diminuita). Il Tribunale ha altresì sottolineato che la visibilità del rimorchio era agevolata dalla conformazione della strada, la quale in quel tratto - per come emerso dalle testimonianze - risultava essere rettilinea e dal fatto che il veicolo tamponante stava procedendo con i fari accesi. Ha perciò escluso che fosse rilevante «la circostanza di fatto che i fari del rimorchio erano spenti».