Codice della strada - Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. (2)

1.  I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali   definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.  

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 



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art 152 codice della strada: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale, Protocollo n. 300/A/11310/10/101/3/3/9: Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. Tra gli articoli che presentano profili di specifico interesse per l'attività degli organi di polizia stradale l'art 152 del CdS: Interventi in materia di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli - "Con la modifica dell'art. 152 del C.d.S. si è esteso l'obbligo di usare luci anabbaglianti di giorno, nei centri abitati, a tutti i motoveicoli. Inoltre, di giorno, in luogo delle luci anabbaglianti, i veicoli possono utilizzare, qualora ne siano dotati, le luci di marcia diurna. Per effetto della riformulazione della norma, che ha determinato l'abrogazione del comma 3 dell'art. 152, non è più possibile applicare la decurtazione dei punti della patente per l'inosservanza dell'obbligo di tenere accesi le luci, quando previsto. Infatti, nella tabella allegata all'art. 126-bis, che per tale norma non ha subito modifiche, la decurtazione di un punto si riferisce all'art. 152, comma 3, che come si e detto, è stato soppresso."