Codice della strada - Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
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art 154 codice della strada: la Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 19489 del 12/05/2014 si è pronunciata in materia di cambio di direzione, corsia o altre manovre. Questi i fatti: Il Signor ... "mentre alla guida di un motociclo stava eseguendo una manovra di sorpasso dell'autovettura condotta dalla Signora ..., veniva a collisione con questa, che stava compiendo una svolta a sinistra." Dall'analisi dei fatti e attraverso l'interpretazione congiunta degli articoli 154 e 140 del codice della strada la Suprema Corte è giunta alla conclusione che l'automobilista che intende svoltare a destra o a sinistra, deve assicurarsi (attraverso il controllo della zona retrostante e attendendo di avere la visuale libera) che nessuno sopraggiunga posteriormente, senza che assuma rilievo alcuno il fatto che l'altrui condotta di guida sia rispettosa o meno delle disposizioni in materia di circolazione stradale.