Codice della strada - Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
((h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica)).
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1);
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli (1);
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 85 a € 338 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 24 a € 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 41 a € 169 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 158 codice della strada: Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza n. 15395 del 13/09/2012 si è espressa in tema di divieto di sosta e fermata dei veicoli, infrazioni contemplate dall'art. 158 del codice della strada, stabilendo che la distanza del veicolo a meno di cinque metri rispetto al punto d'intersezione della strada del centro urbano deve considerarsi implicitamente attestata nel verbale di contestazione, tramite il richiamo alla specifica norma oggetto dell'infrazione. Considerato che, quanto rilevato e riportato dagli agenti attestatori nel verbale è coperto da fede pubblica privilegiata, non è ammissibile alcuna prova contraria, a meno che il trasgressore non presenti formale denuncia di querela di falso.