Codice della strada - Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità  nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità  nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà  stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità  determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. 

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 16 codice della strada: Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 22330/2014. Il ricorrente "... Assume violato gli artt. 16 cod. strad. e 26, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione. Espone, al riguardo, che le norme testé ricordate impongono ai proprietari di fondi privati confinanti con le strade pubbliche di evitare le situazioni di pericolo per queste ultime. L'ANAS, tuttavia, ha il dovere di vigilare su tali situazioni di pericolo, e non lo fece. La Corte d'appello pertanto ha violato le suddette norme, nell'escludere la colpa civile del'ANAS ... La colpa civile, di cui all'art. 2043 c.c., consiste nella deviazione da una regola di condotta. "Regola di condotta" è non soltanto la norma giuridica, ma anche qualsiasi doverosa cautela concretamente esigibile dal danneggiante. Stabilire se questi abbia o meno violato norme giuridiche o di comune prudenza è accertamento che va compiuto alla stregua dell'art. 1176 c.c., comparando la condotta concretamente tenuta dal preteso responsabile, con quella che un soggetto delle medesime qualità e condizioni avrebbe tenuto, nelle stesse circostanze di tempo e luogo. Or bene, l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è obbligato a garantire la sicurezza della circolazione (d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14), e ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade (d. Igs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2)Da queste previsioni non discende certo ... l'obbligo dell'ANAS di provvedere alla manutenzione dei fondi privati. Discende, però ... l'obbligo dell'ANAS di: (a) segnalare ai proprietari confinanti le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada; (b) adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio;(c) come extrema ratio, permanendo l'eventuale negligenza dei proprietari dei fondi finitimi nel rimuovere le situazioni di pericolo, chiudere la strada al traffico. La colpa civile dell'ANAS va dunque accertata non già valutando se abbia o meno provveduto alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato le cautele imposte dall'art. 1176, comma 2, c.c., nell'individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: in primo luogo segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo; in secondo luogo invitandoli ad eliminarla; in terzo luogo inibendo la circolazione. Ne consegue che l'eventuale inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l'albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'ANAS."