Codice della strada - Art. 160. Sosta degli animali.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 160. Sosta degli animali.

1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100. 

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art 160 codice della strada: la norma richiama erroneamente l'art. 672 del codice penale. Il reato di omessa custodia e malgoverno degli animali è stata infatti depenalizzata per opera della legge n. 689/1981. Ne consegue che, in virtù del principio di specialità, ogniqualvolta un animale non risulti adeguatamente legato a un sostegno fisso o sia comunque malgovernato, la sanzione da applicare non può essere che quella contemplata dalla disposizione in commento. La norma appare anacronistica, considerato l'ovvio riferimento agli animali da trasporto o da sella (bovini, equini ...), i soli a dover esser legati per non arrecare danno o intralcio ai pedoni o alla circolazione.