Codice della strada - Art. 161. Ingombro della carreggiata.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
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art 161 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 13998/2015. Secondo e terzo motivo del ricorso: "... si duole dell'immotivata statuizione assolutoria dell'imputato, da entrambi i reati ascrittigli, cui è pervenuto il Giudice di prime cure nell'erroneo convincimento dell'inattendibilità delle deposizioni rese dalle parti offese che avevano dichiarato che l'imputato arrestò la propria autovettura, occupando inopinatamente la semicarreggiata percorsa dai veicoli poi coinvolti nell'incidente, all'uscita da una curva, omettendo, per negligenza e per imprudenza, di segnalare l'anomala invasione della strada con il triangolo od altrimenti." La Corte, rigettando il ricorso si è così pronunciata sui menzionati motivi del ricorso: "Il Giudice a quo, all'esito di apprezzamento esaustivo e coerente delle risultanze di fatto, con specifico riferimento alla ricostruzione della dinamica dei plurimi tamponamenti subiti dall'autovettura guidata dall'imputato, è pervenuto ad affermare che doveva ritenersi esclusa la sussistenza del fatto contestato al .... in quanto costui, al momento delle collisioni da tergo, " non era fermo, bensì procedeva lentamente " di guisa che egli non ebbe a violare il precetto sancito dall'art. 161 cod. strada che impone di provvedere a segnalare, con il " triangolo", un ingombro della carreggiata cagionato da un veicolo fermo. Ed ha ancora ineccepibilmente desunto dal fatto che il veicolo condotto dal Sig... avesse terminato la corsa nell'opposta carreggiata, che questa procedeva ad una velocità eccessiva tale da impedirne al conducente il controllo allorché incontrò dinanzi a sé l'auto condotta dall'imputato, costretto a procedere a lento moto a causa di un'avaria al motore e tentò di sorpassarla."