Codice della strada - Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità .

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità  di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità  di approvazione di tali dispositivi. (1) (2)

4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità . Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. (1) (3)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 162 comma 4 codice della strada: Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 35834/2016 si è pronunciata sul seguente ricorso: "La difesa dell'imputato ha ... rilevato in proposito che la vittima, dopo aver lasciato la propria autovettura alla ricerca di un distributore, percorreva a piedi la statale ... in cui vige il divieto di transito di pedoni, senza indossare il giubbotto o le altre misure per la visibilità notturna prescritte dall'art. 162 co. 4 ter CDS, procedendo, peraltro, nello stesso senso di marcia dei veicoli, in violazione dell'art. 190 co. 2 CDS. Tale condotta, impedendo l'avvistabilità si pone, ad avviso della difesa, come un evento assolutamente imprevedibile ed anomalo che sfugge ad ogni possibilità di controllo e di evitamento da parte dell'automobilista." La Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha annullato la sentenza con rinvio "per valutare la condotta del ricorrente in relazione alle condizioni concrete di prevedibilità ed evitabilità dell'incidente mortale" considerato che: " ... nel caso di specie si trattava di comprendere se, nelle condizioni date, la condotta della vittima — che, sceso dalla propria autovettura, circolava su strada extraurbana senza giubbotto retrorifiettente — fosse prevedibile e se le conseguenze letali dell'infortunio fossero evitabili nei sensi che si sono sopra esposti. Sotto questo profilo merita precisare, infatti, che l'art. 141 CDS riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retrorifiettente e contromano costituisce una condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità."