Codice della strada - Art. 163. Convogli militari, cortei e simili.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 163. Convogli militari, cortei e simili.
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
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art 163 codice della strada: la norma mira a tutelare il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche, vietando l'interruzione di convogli di veicoli militari, forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali. E' previsto altresì il divieto d'inserirsi tra i diversi veicoli che compongono i menzionati convogli. Il secondo comma estende il divieto d'interruzione anche nei confronti di colonne di truppe o scolari, cortei e processioni. Il comma 3 infine dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 41 euro fino a un massimo di 168 euro nei confronti di chiunque tenga una condotta contraria alle prescrizioni suddette.