Codice della strada - Art. 163. Convogli militari, cortei e simili.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 163. Convogli militari, cortei e simili.

1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 

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art 163 codice della strada: la norma mira a tutelare il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche, vietando l'interruzione di convogli di veicoli militari, forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali. E' previsto altresì il divieto d'inserirsi tra i diversi veicoli che compongono i menzionati convogli. Il secondo comma estende il divieto d'interruzione anche nei confronti di colonne di truppe o scolari, cortei e processioni. Il comma 3 infine dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 41 euro fino a un massimo di 168 euro nei confronti di chiunque tenga una condotta contraria alle prescrizioni suddette.